L’agenzia immobiliare Reale Casa è specializzata nelle aste immobiliari a Mentana: un
mercato, quello delle aste immobiliari, considerato ‘per pochi’ ma che, grazie alla competenza e
all’assistenza fornita dal nostro staff specializzato, si trasforma in una possibilità per tutti:
garantiamo investimenti sicuri con la possibilità di acquisto della prima casa a prezzi fino al
30% più bassi rispetto al mercato attuale.
Le aste giudiziarie di immobili sono uno strumento per attuare la vendita forzata di un bene. La
legge prevede che, se un privato o una società sono gravati da debiti insoluti, i loro beni, tra cui
anche gli immobili, possano essere oggetto di vendita forzata.
Viene così permesso ai creditori di
assicurarsi il soddisfacimento del loro avere e all'acquirente di ottenere i diritti sul bene che
spettavano a colui che ha subito l'espropriazione.
Le modalità con le quali si possono svolgere tali
vendite sono di due tipi: vendita senza incanto e vendita con incanto.
Nella vendita senza incanto (artt. 570 ss. c.p.c.), i partecipanti presentano le offerte d’acquisto in
busta chiusa in Cancelleria con l’indicazione del prezzo, del tempo, del modo di pagamento e di
ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta.
Tali buste vengono, poi, aperte nell’udienza fissata per l’esame delle offerte alla presenza dei vari
offerenti. Sull’offerta, il giudice dell’esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti. Se
è
superiore al valore dell’immobile aumentato di un quinto, viene considerata senz’altro accolta.
Se, invece, è inferiore a tale valore, il giudice non può procedere con la vendita se vi è il dissenso
del creditore procedente o se ritiene che vi siano concrete possibilità di miglior vendita col sistema
dell’incanto. In caso di più offerte valide, viene indetta una gara tra gli offerenti assumendo come
prezzo a base d'asta il valore dell'offerta più alta. Se, invece, la gara non può aver luogo per
mancanza di adesioni da parte degli offerenti, il giudice potrà decidere se disporre la vendita a
favore del maggior offerente oppure ordinare l’incanto. Il giudice dell’esecuzione, a conclusione
della vendita, dispone con decreto le modalità di versamento del prezzo e il termine entro il quale
deve essere effettuato tale versamento.
Nella vendita con incanto (artt. 576 ss. c.p.c.), si realizza immediatamente una gara fra i diversi
offerenti. Il giudice dell’esecuzione stabilisce, con ordinanza, le modalità con le quali effettuare la
vendita, il prezzo base dell’incanto, il giorno e l’ora dell’asta, la misura minima dell’aumento da
apportarsi alle offerte, l’ammontare della cauzione, le modalità e il termine entro il quale il prezzo
deve essere depositato. Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base d’asta o l'offerta
precedente nella misura indicata nell’ordinanza di vendita. Ogni offerente non è più tenuto per la
sua offerta nel momento in cui essa è superata da un'altra. Il decreto con il quale il giudice
dell’esecuzione dispone il trasferimento del bene espropriato all’aggiudicatario ha l’ulteriore effetto
di provocare la cancellazione di tutti i gravami quali ipoteche e pignoramenti. La nuova
normativa, che ha riformato in più punti il codice di procedura civile, ha previsto, ex art. 490 c.p.c.,
l’obbligo di pubblicazione dell’avviso di vendita, dell’ordinanza del giudice e della relazione di
stima su appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione
delle offerte o della data dell’incanto. Sarà così consentita una partecipazione più ampia alle aste
giudiziarie, tradizionalmente riservate ai soli operatori professionali. Da tali documenti, è possibile
trarre informazioni utili per una partecipazione più oculata alla vendita quali la descrizione del
bene, le iscrizioni e trascrizioni che gravano sullo stesso, i dati catastali e le eventuali variazioni, la
destinazione d'uso del bene ed i possibili abusi riscontrati, l'eventuale stato occupazionale del bene e
il valore dell'immobile con indicazione del criterio di stima usato. Uno degli scopi di questa
riforma, è proprio quello di rendere rintracciabili con maggior rapidità e al maggior numero di
persone possibili le offerte in corso, permettendo anche la consultazione di tutta la documentazione
relativa. Sempre in funzione di una partecipazione consapevole, altra novità riguarda la figura del
custode (art. 559 ss. c.p.c.). A differenza di quanto accadeva in precedenza, di fatto, la nomina
avverrà in favore di un terzo. Ciò dovrebbe procurare molteplici vantaggi. Innanzitutto, sarà
possibile visitare l’immobile e, inoltre, verrà favorita una gestione dinamica in termini di
valorizzazione del fabbricato. La nomina in favore del debitore si avrà solo nelle ipotesi in cui
questi occupi l’immobile o quando il giudice ritenga che la sua sostituzione non abbia alcuna utilità.
Se desiderate ricevere maggiori informazioni sulle aste immobiliari a Mentana, non esitate a
contattare la nostra agenzia immobiliare telefonicamente o compilando il form presente nella
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